TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA

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TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA


L'attuale Tribunale della Rota Romana trova origine dalla Cancelleria Apostolica, nella quale dopo il Cancelliere (poi Vice-Cancelliere) venivano l'auditor contradictorum ed i cappellani. A questi, prima caso per caso e poi stabilmente, era affidata l'istruzione delle cause (auditores causarum curiae domini papae); ma Innocenzo III diede loro anche il potere di pronunziare la sentenza. Con Innocenzo IV e il primo Concilio di Lione i cappellani formarono un tribunale stabile; Giovanni XXIII assegnò ad esso una sede particolare e nel 1331 con la Cost. Ratio iuris lo disciplinò con uno speciale regolamento.

Il nome Rota deriva probabilmente dal recinto circolare in cui si adunavano o sedevano gli Uditori per giudicare le cause.Sisto IV (1472) fissò a 12 il numero dei Cappellani Uditori. Benedetto XIV determinò definitivamente la competenza del tribunale con la Cost. Iustitiae et pacis nel 1747.

L'elezione degli uditori fu sempre riservata al Papa; ma fu concesso anche ad alcune Nazioni il diritto di nominare qualche uditore; così due ne nominò la Spagna, uno la Germania e uno la Francia; Bologna, Milano, Venezia, Ferrara, Perugia ebbero pure il privilegio di nominare ciascuna un uditore. Dovevano essere doctores iuris famosi oltre che distinti per prudenza e integrità di vita.

Da Gregorio XVI (1834) la Rota fu anche tribunale di appello per lo Stato Pontificio, mentre le cause pertinenti il foro ecclesiastico, di preferenza venivano decise dalle Congregazioni.

Nel 1870 l'attività della Rota Romana quasi cessò; ma San Pio X con la Cost. Sapienti Consilio(29 giu. 1908) la ricostituì. Furono pubblicate la Lex propria S. R. Rotae et Signaturae Apostolicae (1908) e le Regulae servandae apud S. R. Rotae Tribunal (1910), rinnovate poi dalle Normae S. R. Rotae Tribunalis (1 sett. 1934). Le Norme vigenti sono state approvate e promulgate da Giovanni Paolo II il 7 febb. 1994, ed in vigore dal 1 ott. 1994. La Rota giudica per turni di tre uditori o videntibus omnibus. Essenzialmente è Tribunale di appello (can. 1444, § 1, 2) e giudica: a) in seconda istanza, le cause definite dai Tribunali ordinari di primo grado e deferite alla Santa Sede per legittimo appello; b) in terza ed ulteriore istanza, le cause trattate già in appello dalla stessa Rota o da altro Tribunale ecclesiastico d'appello. E' anche Tribunale d'appello per il Tribunale Ecclesiastico della Città del Vaticano (Motu Proprio Quo civium delNorme del Medesimo Tribunale.



STUDIO ROTALE

Lo «Studio» esistente presso la Rota Romana ha per scopo la formazione degli Avvocati Rotali e dei futuri Giudici, Promotori di Giustizia e Difensori del Vincolo nel foro ecclesiastico. Lo «Studio» è sotto la direzione del Decano. L'intero corso, necessario per il conseguimento del titolo di Avvocato Rotale, consta di tre anni. (Decreto Nihil antiquius dell'8 giu. 1945, A.A.S., vol. XXXVII, pp. 193 ss.). 21 nov. 1987, art. 7).